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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36775
Stato 19 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Abusiva attività finanziaria

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'art. 52.

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1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo

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della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni

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stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e

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equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

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di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività

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controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del

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situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e

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dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi

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è impresa capogruppo: a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del

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imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria

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è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia

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prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché

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